Art. 1.
(Princìpi).

      1. Nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore storico, culturale, ambientale e artistico dei territori nazionali e nel rispetto del riparto di competenze legislative e di funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, la Repubblica riconosce i sentieri della memoria, individuati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale.
      2. La Repubblica promuove, in particolare nella ricorrenza delle stragi e dei principali eventi storici, la riflessione e la ricerca storiche sulla seconda guerra mondiale, sulla Resistenza, sulle vittime civili della violenza nazifascista e sulla nuova cultura di pace nata da quegli eventi, adoperandosi per coordinare e per sostenere tutte le iniziative di adeguato valore scientifico e culturale finalizzate a favorire la conservazione e la trasmissione della memoria del periodo che, dall'autunno dell'anno 1943 all'estate dell'anno 1945, vide l'opposizione delle truppe nazifasciste alle forze partigiane e agli alleati.
      3. Lo Stato e le regioni promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia della Guerra di liberazione e della lotta partigiana e in particolare di:

          a) edifici, fortificazioni e manufatti sedi delle formazioni partigiane e militari;

 

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          b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;

          c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;

          d) reperti mobili e cimeli;

          e) archivi documentali e fotografici, pubblici e privati;

          f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche e della Resistenza.